Registrare il marchio distintivo della propria società è importantissimo per tutelare al meglio i prodotti e i servizi.

Il titolare del marchio gode di numerosi diritti. In particolare, l’utilizzo esclusivo e il potersi tutelare da tentativi di contraffazione.

Non tutti i marchi però garantiscono la stessa tutela. Ogni titolare d’impresa dovrebbe informarsi su come rendere il proprio marchio il più tutelabile possibile, oltre a quali azioni intraprendere in caso di episodi di contraffazione o concorrenza sleale.

Gli interessati possono avvalersi di professionisti specializzati, al fine di ricevere ogni informazione riguardo le fasi previste per la registrazione del marchio 

L’importanza di un marchio registrato

Beneficiare dei diritti garantiti dalla registrazione del marchio è di fondamentale importanza.

In particolare, più un’azienda è conosciuta e rinomata, in Italia e all’estero, più è indicato si adoperi per registrare il segno distintivo.

Come noto infatti, le scelte dei consumatori sono fortemente orientate dal marchio. Quest’ultimo è potenzialmente in grado di attivare un vero e proprio flusso emotivo.

Tuttavia, prima di raggiungere questi risultati possono volerci anni e investimenti economici.

Eppure, senza tutela chiunque potrebbe potenzialmente approfittare della notorietà acquisita. I danni derivanti sono facilmente intuibili. Gli acquirenti potrebbero essere tratti facilmente in confusione e non ritrovando la medesima qualità potrebbero essere indotti a non rivolgersi più alla vostra azienda.

Cos’è e dove registrare il marchio

Tutto ciò che bisogna sapere riguardo la registrazione di un marchio in Italia è contenuto nel Codice della Proprietà Industriale.  L’articolo 7 definisce cos’è un marchio: un segno distintivo di un’organizzazione che può essere composto da:

  • Lettere
  • Numeri
  • Colori

L’importante è che il marchio rispetti alcuni requisiti: originalità, novità e liceità. Si precisa che non è obbligatorio registrare il marchio, ma risulta necessario per far valere i diritti stabiliti all’articolo 20 del CPI.

In particolare, i diritti garantiti consistono nel:

  • Impedire a terzi di utilizzare un marchio uguale o simile
  • Stringere accordi economici con coloro interessati all’utilizzo.

Poiché i diritti sono validi nel solo territorio in cui si è presentata la domanda di registrazione, le aziende che operano anche nei mercati esteri potrebbero pensare di tutelarsi anche esternamente al Paese, registrando anche il Marchio Comunitario e il marchio Internazionale.

Per registrare il marchio solo in Italia, l’ufficio preposto è L’UIBM (https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/)  (Ufficio Italiano Brevetti e Marchio).

A livello comunitario invece, l’ente di riferimento è l’EUIPO (https://euipo.europa.eu/ohimportal/it) (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale). A quest’ultimo aderiscono i 27 paesi UE.

Mentre a livello internazionale può essere presentata domanda all’WIPO (https://www.wipo.int/), l’Organizzazione Mondiale per la proprietà intellettuale e tutelarsi in tutti quei paesi sottoscrittori dell’accordo di Madrid.

Registrare un marchio: aspetti preliminari

Prima di registrare un marchio occorrono alcuni accorgimenti. Qualora il marchio fosse già realizzato, il consiglio è di rivolgersi ad una figura specializzata che possa accertare la presenza dei requisiti su riportati: originalità, novità, liceità.

È basilare che il marchio rispetti tali requisiti. Generalmente questi vengono accertati mediante una ricerca d’anteriorità. La ricerca permette, consultando le banche dati, di verificare che il proprio marchio sia effettivamente unico e originale.

Sebbene non obbligatoria, la ricerca d’anteriorità permette di scongiurare che terzi soggetti possano opporsi alla registrazione del marchio o peggio intraprendere un’azione di contraffazione nei propri confronti.

Successivamente bisogna individuare una o più classi merceologiche o settori per i quali si intende far valere il proprio diritto.

La capacità distintiva

Un marchio è più o meno efficace e tutelabile a seconda della propria capacità distintiva. La capacità distintiva è presente quando l’osservatore riconosce e associa il segno ad una particolare attività e ai prodotti o servizi della stessa.

Secondo la teoria, più un marchio non ha relazioni e assonanze con i prodotti o servizi dell’azienda più è dotato di carattere distintivo. Per fare un esempio, un marchio forte o molto distintivo, è il celebre marchio Apple. La mela associata ad una multinazionale nel settore della tecnologia rende il marchio particolarmente forte. Al contrario sono considerati deboli marchi che invece richiamano ad un prodotto o un servizio in particolare.

L’aspetto rivelante è che i marchi deboli sono difficilmente tutelabili e sono soggetti ad essere confusi. Mentre realizzare un marchio forte, garantisce maggiori tutele giuridiche date dalla natura stessa del segno.

Tutela del marchio

Tra gli obiettivi derivanti dalla registrazione del marchio, ovviamente, c’è la volontà è di tutelarsi contro azioni di contraffazione. In altre parole, registrare il marchio permette di evitare che terzi possano utilizzare illegittimamente il proprio segno distintivo.

Non sempre chi contraffà un marchio è consapevole di ciò che sta facendo. A volte i marchi possono essere molto simili semplicemente per una casualità. Indipendentemente dall’intenzionalità o meno, il titolare del marchio registrato è sempre tutelato.

L’articolo 20 del CPI infatti specifica che il titolare può vietare a terzi l’utilizzo del segno, salvo consenso da parte del titolare stesso. La tutela vale anche in caso di marchio simile, a condizione che possa determinare un rischio di confusione nell’osservatore. In generale la tutela è limitata al settore in cui opera l’azienda, salvo che il marchio non goda dello stato di rinomanza.

Talvolta e in caso di contraffazione è possibile tutelarsi in attivando la misura cautelare d’urgenza. Così facendo, il competitore è obbligato a cessare di utilizzare del marchio uguale o simile prima della pronuncia nel giudice.

Per avvalersi della misura devono sussistere alcuni requisiti. Ad esempio: quando il marchio contraffatto sta causando un danno patrimoniale e d’immagine all’azienda titolare.

Concorrenza sleale

Il marchio registrato può inoltre anche aiutare per tutelarsi contro episodi di concorrenza sleale come stabilito dall’articolo 2598 del Codice civile.

L’articolo specifica che sono vietati atti volti a riprodurre segni distintivi di un concorrente con l’obiettivo di creare confusione nel consumatore. È il giudice a stabilire se un marchio può portare confusione al consumatore medio. Anche in questo caso è possibile richiedere un risarcimento per i danni subìti.

Opposizione

Infine, l’ultima forma di tutela che può essere attivata è l’opposizione alla registrazione. In questo caso, è possibile opporsi prima che il marchio venga effettivamente registrato.

Bisogna quindi o raggiungere un accordo con l’impresa presentatrice del marchio oppure presentare un’istanza d’opposizione all’UIBM.

In questo caso è l’ufficio a verificare la legittimità della richiesta e decide se ammissibile o meno.